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DIRITTO DEL CONDOMINO ALL'ACQUISIZIONE DI DOCUMENTI ATTINENTI LA GESTIONE COMUNE

Cassazione, III Sez. Civ., ordinanza n. 2831 del 05 febbraio 2021.

Avv. Roberto Tomassoni

𝗜𝗟 𝗙𝗔𝗧𝗧𝗢: Una condomina chiedeva all'amministratore pro tempore la copia di una diffida inviata per conto del Condominio ad altro condomino per intimare la cessazione di lavori abusivi che questo stava compiendo nelle aree comuni.

L'amministratore, però, non consegnava tale diffida, limitandosi a comunicare alla condomina, meramente e semplicemente, il contenuto della stessa.

Mentre il Giudice di Pace accoglieva la domanda della condomina, in appello il Tribunale la rigettava, ritenendola “priva di interesse” posto che l'amministratore aveva comunque comunicato il contenuto della diffida, affermando quindi che “non si può ritenere giuridicamente rilevante l'interesse ad ottenere la lettera di diffida piuttosto che il contenuto della stessa”.

𝗜𝗟 𝗗𝗜𝗥𝗜𝗧𝗧𝗢: La Suprema Corte di Cassazione, con l'ordinanza in commento, non ritiene corretto quanto espresso dal Tribunale.

Ed invero, infatti, afferma che “ Non può certo negarsi, come invece fatto in astratto dal Tribunale, che ciascun condomino abbia il diritto non soltanto di conoscere il contenuto ma anche di prendere visione e di ottenere il rilascio di copia dall'amministratore dei documenti attinenti all'adempimento degli obblighi da questo assunti per la gestione collegiale di interessi individuali, quali, nella specie, quelli finalizzati al compimento di atti conservativi relativi alle parti comuni (diffida inoltrata per far cessare la realizzazione di lavori abusivi su aree condominiali), senza vere l'onere di specificare ulteriormente le ragioni della richiesta”.

Ovviamente, continua la Suprema Corte, l'esercizio di questo diritto non deve ostacolare l'attività dell'amministrazione, non sia contraria ai principi di correttezza e non si risolva in un onere economico per il condominio, dovendo al più i costi relativi alle operazioni compiute gravare esclusivamente sui condomini richiedenti.

“L'amministratore di condominio, come ogni altro soggetto che esercita una gestione o svolge un'attività nell'interesse di altri, ha, invero, il dovere di soggiacere al controllo di questi e, quindi, di portare a conoscenza, secondo il principio della buona fede, gli atti posti in essere, per fa conoscere a ciascun condomino il risultato della propria attività, in quanto influente nella sfera patrimoniale altrui”.

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