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EREDITA' DIGITALE – ACCESSO AI DATI DI SOGGETTO DEFUNTO

Tribunale Milano, Sez. I, Ord., 10/02/2021

Avv. Roberto Tomassoni

𝗜𝗟 𝗙𝗔𝗧𝗧𝗢: I genitori di un ragazzo defunto ricorrono in Tribunale affinché questo, in via d'urgenza, obblighi la società X a fornirgli assistenza nel recupero dei dati personali del figlio presenti nel loro Cloud del suo telefono.

𝗜𝗟 𝗗𝗜𝗥𝗜𝗧𝗧𝗢: L'azione viene proposta attraverso un ricorso d'urgenza che, come noto, ha come requisiti per l'emissione del finale provvedimento cautelare quelli del fumus boni iuris (ossia la “parvenza” che esista un diritto sotteso alla domanda) e del periculum in mora (ossia il pericolo che nel tempo intercorrente fra ricorso e discussione sul merito dello stesso possano intervenire fatti irreparabili che impedirebbero l'applicazione di un eventuale giudizio favorevole al ricorso).

In merito al fumus boni iuris, bisogna innanzitutto evidenziare come il Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali (GDPR), al Considerando 27, esclude l’applicazione della normativa ai dati delle persone decedute:

(27) 𝐼𝑙 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑟𝑒𝑔𝑜𝑙𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑛𝑜𝑛 𝑠𝑖 𝑎𝑝𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎 𝑎𝑖 𝑑𝑎𝑡𝑖 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙𝑖 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑒𝑐𝑒𝑑𝑢𝑡𝑒. 𝐺𝑙𝑖 𝑆𝑡𝑎𝑡𝑖 𝑚𝑒𝑚𝑏𝑟𝑖 𝑝𝑜𝑠𝑠𝑜𝑛𝑜 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑒𝑑𝑒𝑟𝑒 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑒 𝑟𝑖𝑔𝑢𝑎𝑟𝑑𝑎𝑛𝑡𝑖 𝑖𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑖 𝑑𝑎𝑡𝑖 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙𝑖 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑒𝑐𝑒𝑑𝑢𝑡𝑒.

Come si legge, però, esiste la possibilità che gli Stati membri prevedano norme riguardanti il trattamento dei dati personali de defunti.
L'Italia, con l'art. 2 terdecies del decreto legislativo 101/2018 di armonizzazione tra GDPR ed il precedente D. Lgs 196/03 (cd. codice privacy), è andata così a prevedere:

“ I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato, in qualità di suo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di protezione. “
Quanto sopra può essere vietato, tra gli altri casi, quando l'interessato ha espressamente escluso tale possibilità con dichiarazione scritta presentata al titolare del trattamento.

Nel caso in esame, i ricorrenti, quali genitori del defunto, sono stati ritenuti legittimati dal Tribunale ad accedere ai dati del figlio presenti nel Cloud considerando che le loro motivazioni (la volontà di "recuperare parte delle immagini relative all'ultimo periodo di vita") e "il legame esistente tra genitori e figli", rappresentano le "ragioni familiari meritevoli di protezione".
Inoltre, il figlio non aveva fornito precedenti indicazioni in merito al divieto di accesso, alle proprie informazioni personali, da parte dei soggetti richiedenti (genitori).
Anche il requisito del periculum in mora, poi, è stato ritenuto esistente. Ed invero, infatti, come sostenuto dalla stessa società X (titolare del trattamento), i sistemi della stessa, a seguito di un periodo di inattività, prevedono "automaticamente" la cancellazione delle informazioni.
In conclusione, il Tribunale ha accolto il ricorso e condannato la Società X ad assistere i genitori nel recupero dei dati del figlio.

Il provvedimento in oggetto può aiutarci a consapevolizzare come, oramai, le nuove tecnologie abbiano fatto breccia in ogni settore della nostra esistenza, ivi compreso il “dopo la morte”.
Già da anni, ad esempio, alcuni esperti del settore consigliano di inserire le proprie password all'interno di eventuali testamenti.
Volenti o nolenti gli ordinamenti nazionali dovranno (in realtà ormai, ahimè, “avrebbero dovuto”) tenere in considerazione questa modifica sociale, intervenendo disciplinando con adeguata normativa la materia.

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