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L'AMMINISTRATORE RISPONDE IN PROPRIO SE NON RISULTA VERSATO IL PREMIO DELL'ASSICURAZIONE CONDOMINIALE

Cassazione, III Sez. Civ., ordinanza n. 2831 del 05 febbraio 2021

Avv. Roberto Tomassoni

𝗜𝗟 𝗙𝗔𝗧𝗧𝗢: Un appartamento viene distrutto da un incendio verificatosi in condominio. L'assicurazione del condominio non indennizza il sinistro dal momento che il premio della polizza, scaduto, risulta pagato dopo il fatto.

Il proprietario (S.), pertanto, agisce nei confronti dell'amministratore (G.) personalmente, "per non aver provveduto al tempestivo pagamento del premio assicurativo" e la conseguente condanna al risarcimento dei danni lamentati in conseguenza del suo comportamento omissivo, e in particolare dei danni subiti dall'appartamento e per il mancato godimento dello stesso, oltre al risarcimento del danno morale e biologico.

L'amministratore si difende evidenziando di essere entrato in carica da poco e, sempre da poco, aveva ricevuto la giacenza di cassa dal collega uscente. Il denaro, inoltre, non era sufficiente a onorare il premio.

Tale tesi difensiva, ritenuta corretta in primo grado, viene riformata in sede di appello.
La Cassazione, poi, confermerà quanto espresso sul punto dalla Corte, seppur cassando il ragionamento della stessa in merito alla presunta non provata entità dei danni subiti.

𝗜𝗟 𝗗𝗜𝗥𝗜𝗧𝗧𝗢: La Corte di appello, infatti, diversamente dal giudice di prime cure, ha affermato essere fuori dubbio "che fosse compito del G., al fine di eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia, di adoperarsi presso i condomini per ottenere, nel più breve tempo possibile - anche eventualmente a rata già scaduta - il denaro necessario per il pagamento, al fine di rendere il periodo di inoperatività della polizza il più breve possibile essendo notorio che la polizza assicurativa si riattiva al momento del pagamento del premio, anche se effettuato in ritardo, fino alla scadenza successiva. Del resto, per consolidata giurisprudenza "l'adempimento del mandato esige e ricomprende non solo il diligente compimento, da parte del mandatario, degli atti per i quali il mandato stesso è stato conferito, ma anche degli atti preparatori e strumentali, nonché di quelli ulteriori che, dei primi, costituiscano il necessario completamento, e comporta, altresì il dovere di informare tempestivamente il mandante della eventuale mancanza o inidoneità dei documenti concorrenti all'esatto espletamento dell'incarico".

Ribadito che era a tale stregua "onere del G., ai sensi dell'art. 1708 c.c., informare tempestivamente i condomini della situazione determinatasi e richiedere ai medesimi di effettuare, nel più breve tempo possibile, un'integrazione dei pagamenti per poter far fronte alle spese di ordinaria"; nonché dimostrare, "per andare esente da responsabilità", di "aver fatto tutto il possibile (informazione condomini, fissazione assemblea condominiale, recupero somme presso i morosi) per procurarsi il denaro sufficiente e di aver eseguito il pagamento non appena messo in condizione, dalla compagine condominiale, di poterlo fare", del tutto logicamente e coerentemente la corte di merito è quindi pervenuta ad affermare essere nella specie "ravvisabile un comportamento negligente imputabile all'amministratore, e, quindi, una sua responsabilità per le conseguenze patrimoniali derivate al S. dall'omesso pagamento del premio in scadenza, sul presupposto che essendo pacifico che il rapporto che si instaura fra l'amministratore e il condominio costituisce un contratto di mandato, fosse onere della compagine condominiale, ai sensi dell'art. 1719 c.c., rendere disponibili al mandatario le risorse necessarie per l'esecuzione dell'incarico ricevuto".

Ha quindi concluso che rientra "sicuramente fra i compiti dell'amministratore del condominio quello di provvedere all'ordinaria gestione e pertanto di curare il pagamento delle utenze e delle rate delle polizze assicurative in corso".

In riforma della sentenza impugnata, ha ritenuto il G. "responsabile del danno subito dal S. per il mancato introitamento dell'indennizzo assicurativo determinato dalla inoperatività della garanzia assicurativa".

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