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TELEFONATE DI MARKETING E TELEFONATE DI “RECUPERO DEL CONSENSO” - CASSAZIONE RESPINGE RICORSO TELECOM AVVERSO PROVVEDIMENTO DEL GARANTE

Cassazione, I Sez. Civ., ordinanza n. 11019 del 26 Aprile 2021.

Avv. Roberto Tomassoni

𝗜𝗟 𝗙𝗔𝗧𝗧𝗢: Anni fa ho ricevuto una chiamata da un call center che, senza indugio, definii geniale: mi veniva richiesta la conferma del mio dissenso a non ricevere telefonate commerciali perchè, così facendo, mi perdevo le incredibili offerte come ad esempio quella di ...

Fondamentalmente, quindi, con una chiamata di “recupero del consenso” i miei dati personali per i quali avevo vietato l'utilizzo per finalità di marketing, venivano utilizzati per finalità di marketing.

𝗜𝗟 𝗗𝗜𝗥𝗜𝗧𝗧𝗢: La questione (non la mia ma altra identica) approdò davanti al Garante nel 2016, terminando con un provvedimento di condanna e di divieto all'ulteriore trattamento per finalità di marketing dei dati personali riferiti alle utenze oggetto della campagna “recupero consenso”.

Il provvedimento del Garante, impugnato in Tribunale, veniva però confermato.

La Compagnia Telefonica, non ci stà e ricorre in Cassazione adducendo che la campagna di “recupero del consenso” non sarebbe riconducibile alla nozione di “comunicazione commerciale”.

Anche gli Ermellini, però, la pensano come il Garante. “La finalità della chiamata telefonica è, in effetti, pur sempre quella di effettuare proposte commerciali, a prescindere dal fatto che con la stessa telefonata si effettui o meno anche la vendita di beni o servizi (come possibile ed anche avvenuto in concreto, nulla impedendo al call-center di effettuare immediatamente un'offerta commerciale, senza bisogno di sollecitazioni da parte delle persone contattate”.

Un soggetto che vuole mutare la propria volontà in merito al trattamento dei propri dati e vuole revocare il dissenso prestato può benissimo farlo ma l'iniziativa deve partire da lui il quale ben potrà prendere contatti con l'operatore.

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