top of page

Consuntivo condominiale che accorpa più annualità: quando la delibera è nulla

  • Immagine del redattore: Studio Legale Palma Tomassoni
    Studio Legale Palma Tomassoni
  • 18 mag
  • Tempo di lettura: 2 min

Con la sentenza Trib. Roma, 8 aprile 2019, n. 7567, il Tribunale ha annullato la delibera con cui l’assemblea aveva approvato un bilancio consuntivo unico relativo a:

  • tutto il 2014

  • tutto il 2015

  • il primo semestre 2016

Il documento approvato era un unico rendiconto che accorpava due anni e mezzo di gestione, senza distinzione tra esercizi e senza un chiaro collegamento con i saldi delle annualità precedenti.

Il Tribunale ha ritenuto illegittima la delibera perché:

  • violava il principio di annualità del rendiconto;

  • impediva ai condomini di verificare la gestione anno per anno;

  • non consentiva di ricostruire correttamente lo stato patrimoniale;

  • non rispettava gli obblighi dell’amministratore ex art. 1130 c.c.

Il principio di annualità del rendiconto

Il fondamento normativo è chiaro:

  • art. 1130 c.c. → l’amministratore deve redigere annualmente il rendiconto e convocare l’assemblea entro 180 giorni;

  • art. 1135 c.c. → l’assemblea approva annualmente preventivo e consuntivo.

La Cassazione ha chiarito da tempo che:

«È nulla la delibera che vincola il patrimonio dei condomini a una previsione pluriennale di spese oltre l’annualità.» (Cass. civ., 7706/1996)

Il principio è ancora oggi pienamente valido.

Il rendiconto deve quindi:

  • riferirsi a un solo esercizio;

  • contenere i saldi dell’anno precedente;

  • essere collegato allo stato patrimoniale;

  • consentire la verifica della gestione.

Consuntivo pluriennale: quando è illegittimo

La giurisprudenza è costante: non è possibile approvare un unico rendiconto che accorpa più anni di gestione.

È illegittimo il consuntivo che:

  • fonde più annualità in un unico documento;

  • non distingue entrate e uscite per esercizio;

  • non riporta i saldi precedenti;

  • non consente un controllo puntuale della gestione;

  • altera lo stato patrimoniale;

  • impedisce ai condomini di verificare eventuali irregolarità.

Il Tribunale di Roma 2019 ha ribadito che:

«Il rendiconto condominiale, riferito ad un anno di gestione, non può prescindere dai saldi della gestione precedente.»

E che l’amministratore non può sostituire il rendiconto annuale con una “revisione pluriennale” non prevista dalla legge.

La giurisprudenza più recente (2020–2025): la distinzione fondamentale

La giurisprudenza più aggiornata introduce una distinzione molto importante.

1. È illegittimo il consuntivo pluriennale unico

→ quello che fonde più anni in un solo documento → come nel caso del Tribunale di Roma 2019

2. È invece legittima l’approvazione, nella stessa assemblea, di più rendiconti annuali distinti

Questa è la novità più rilevante.

Tribunale di Roma, 18 novembre 2025, n. 16133

La sentenza ha affermato che:

«L’approvazione, in un’unica assemblea, di più rendiconti consuntivi annuali formalmente distinti e contabilmente collegati non determina, di per sé, la violazione del principio di annualità.»

In altre parole:

  • se ogni esercizio ha il suo rendiconto separato,

  • con propria contabilità,

  • con propri saldi,

  • con proprio stato patrimoniale,

allora l’assemblea può approvarli anche tutti insieme.

Implicazioni pratiche per amministratori e condomini

Cosa deve fare l’amministratore

  • Redigere un rendiconto per ogni anno.

  • Collegare ogni rendiconto ai saldi dell’anno precedente.

  • Predisporre uno stato patrimoniale chiaro e completo.

  • Evitare consuntivi “pluriennali” unici.

  • Se mancano rendiconti arretrati, predisporli separatamente.


Cosa può fare l’assemblea

  • Approvare più rendiconti annuali nella stessa seduta.

  • Chiedere chiarimenti, documenti, estratti conto.

  • Nominare un revisore ex art. 1130-bis c.c.


Commenti


bottom of page