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Compri casa all'asta? Potresti pagare debiti condominiali ignoti (anche senza documentazione)

  • Immagine del redattore: Studio Legale Palma Tomassoni
    Studio Legale Palma Tomassoni
  • 28 apr
  • Tempo di lettura: 1 min

Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 19/03/2024, n. 7260

" Il condomino acquirente può avvalersi dell' art. 1130, n. 9, c.c., il quale prescrive che l'amministratore deve fornire al condomino che ne faccia richiesta attestazione relativa allo stato dei pagamenti degli oneri condominiali e delle eventuali liti in corso. L'eventuale inottemperanza di tale obbligo da parte dell'amministratore costituisce grave irregolarità ai fini della eventuale revoca giudiziale (art. 1129, comma 12, n. 7, c.c.), ma non incide sull'accertamento giudiziale della fondatezza della pretesa creditoria azionata dalla gestione condominiale, giacché la consegna dell'attestazione relativa allo stato dei pagamenti non costituisce presupposto per la liquidità, la esigibilità e la prova della morosità da riscuotere. " " Tanto meno il singolo condomino può dirsi titolare verso il condominio di un diritto di natura sinallagmatica a prendere visione dei documenti giustificativi di spesa, atteso che il pagamento degli oneri relativi trova causa nella disciplina del condominio e non in un rapporto di natura contrattuale; pertanto, egli non può sottrarsi al pagamento delle spese relative eccependo, come fa il ricorrente, la mancata disamina della documentazione contabile. "


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