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Mediazione demandata: il tentativo già svolto non basta

  • Immagine del redattore: Studio Legale Palma Tomassoni
    Studio Legale Palma Tomassoni
  • 8 giu
  • Tempo di lettura: 3 min

Una mediazione già esperita, anche se conclusa con esito negativo e ritualmente documentata nel processo, non esonera la parte dall’attivare una nuova procedura quando sia il giudice a disporla ai sensi dell’art. 5-quater del d.lgs. n. 28/2010.

Lo ha affermato il Tribunale di Parma, Seconda Sezione civile, sentenza 30 aprile 2026, n. 512.

La conseguenza, nel caso esaminato, è stata particolarmente rilevante: improcedibilità della domanda proposta in sede monitoria e revoca del decreto ingiuntivo.

Il caso

La controversia riguardava un’opposizione a decreto ingiuntivo proposta da alcuni fideiussori.

Prima dell’adozione dei provvedimenti istruttori era già stato svolto un procedimento di mediazione, conclusosi negativamente. Il relativo verbale era stato depositato nel giudizio.

Successivamente, dopo il deposito delle memorie integrative e dopo aver rigettato l’istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, il giudice aveva ritenuto opportuno rimettere nuovamente le parti in mediazione ai sensi dell’art. 5-quater del d.lgs. n. 28/2010.

L’onere di attivazione era stato posto a carico della parte opposta, ossia del creditore ingiungente.

La creditrice, tuttavia, non aveva promosso il nuovo procedimento, ritenendo sufficiente la mediazione già svolta.

La precedente mediazione non sostituisce quella demandata

Il Tribunale esclude che il primo tentativo possa valere come adempimento anticipato del successivo ordine giudiziale.

La motivazione è particolarmente chiara:

«La mediazione volontaria [...] non può invero assurgere ad adempimento anticipato della mediazione demandata dal giudice».

La mediazione prevista dall’art. 5-quater non costituisce necessariamente la ripetizione di un’attività già inutilmente svolta.

Essa nasce da una nuova e autonoma valutazione del giudice, compiuta alla luce:

  • della natura della controversia;

  • dello stato dell’istruzione;

  • del comportamento delle parti;

  • dell’evoluzione complessiva del processo.

Nel caso concreto, la prima mediazione si era svolta quando le allegazioni e le istanze istruttorie delle parti non erano state ancora integralmente sviluppate.

La successiva ordinanza era invece intervenuta dopo il deposito delle memorie integrative e contestualmente al rigetto della richiesta di provvisoria esecuzione del decreto.

Il quadro processuale era dunque mutato.

Anche la concreta possibilità di raggiungere un accordo poteva essere valutata diversamente.

Una volta disposta, la mediazione non è più facoltativa

Il fatto che il giudice disponga la mediazione nell’esercizio di un potere discrezionale non significa che la sua attivazione rimanga rimessa alla scelta delle parti.

Sul punto, il Tribunale afferma:

«Una volta pronunciata l’ordinanza di mediazione ex art. 5-quater [...] sorgeva in capo alla parte onerata l’obbligo di attivarla».

La mediazione demandata diviene quindi condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

La parte onerata non può neutralizzare l’ordinanza sostenendo unilateralmente che un nuovo tentativo sarebbe inutile perché una precedente mediazione si è già conclusa negativamente.

Se ritiene che il giudice non abbia considerato il precedente tentativo, deve chiederne tempestivamente la revoca o la modifica.

Non può semplicemente ometterne l’esecuzione.

Il termine di quindici giorni non è il punto decisivo

La sentenza affronta anche la questione del termine assegnato dal giudice per promuovere la mediazione.

Il termine di quindici giorni non viene qualificato come perentorio.

Ciò che rileva è il risultato processuale: la procedura deve essere utilmente esperita entro l’udienza fissata per la verifica.

La sentenza precisa infatti che:

«Ciò che rileva è l’utile esperimento, entro l’udienza di rinvio fissata dal giudice, della procedura di mediazione».

Non ogni ritardo nell’avvio comporta quindi automaticamente l’improcedibilità.

Nel caso esaminato, però, non si discuteva di una mediazione introdotta tardivamente ma comunque svolta prima dell’udienza.

La nuova procedura non era stata attivata affatto.

Da qui l’applicazione dell’art. 5-quater, comma 3, del d.lgs. n. 28/2010.

L’effetto nell’opposizione a decreto ingiuntivo

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l’onere di attivare la mediazione grava sul creditore opposto, quale attore in senso sostanziale.

La mancata attivazione da parte del creditore ha pertanto determinato:

  • l’improcedibilità della domanda proposta in sede monitoria;

  • la revoca del decreto ingiuntivo.

Il Tribunale ha invece compensato integralmente le spese di lite.

La decisione è stata giustificata considerando che l’ordinanza di mediazione non aveva espressamente dato atto del precedente tentativo, circostanza che poteva avere indotto la creditrice a ritenere già assolta la condizione di procedibilità.

L’indicazione pratica

La pronuncia contiene un’indicazione operativa molto netta.

Quando il giudice dispone una mediazione ai sensi dell’art. 5-quater, la parte onerata deve attivarla anche se:

  • una precedente mediazione è già stata svolta;

  • il verbale negativo è stato depositato nel fascicolo;

  • le parti ritengono improbabile il raggiungimento di un accordo;

  • la materia non è soggetta a mediazione obbligatoria.

La precedente mediazione appartiene a una diversa fase della controversia.

Quella demandata dal giudice costituisce invece un nuovo e autonomo presupposto processuale.

Ignorare l’ordinanza può determinare una conseguenza radicale: l’improcedibilità della domanda e, nel giudizio di opposizione, la revoca del decreto ingiuntivo.


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